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Approfondimenti sui requisiti tecnici per agevolazioni Industria 4.0.

28 Giugno 2021

Intervento di terze parti, interconnessione “tardiva”, dimostrabilità futura del rispetto dei requisiti per il periodo di agevolazione.


L’Agenzia delle Entrate con la risposta 394/2021, nell’ambito di una risposa fornita in merito alla caratteristica di novità dei beni e sussistenza delle caratteristiche tecnologiche conferite attraverso l’intervento di terze parti, ha pubblicato un parere del MISE riguardo al tema specifico ed anche quello relativo alla dimostrabilità del mantenimento dei requisiti tecnici per il periodo di fruizione del beneficio e sulla dimostrabilità di questo per eventuali futuri accertamenti.


Riportiamo brevemente i punti succitati e i relativi chiarimenti:



  1. Installazione di dispositivi di terze parti per il soddisfacimento dei requisiti di legge.


Può accadere che si debba intervenire per completare la dotazione di un bene strumentale affinché questo possa soddisfare pienamente i requisiti di legge ai fini agevolativi.


È, per esempio, il caso di alcune macchine agricole che necessitino di un sistema di trasmissione dati e di diagnostica remota, per le quali a volte vengono installati degli specifici “kit 4.0” per supplire a quelle caratteristiche che nativamente non erano presenti.


Il parere del MISE riportato nella risposta all’interpello chiarisce che le caratteristiche tecniche (nello specifico i cosiddetti “5+2/3” requisiti devono essere soddisfattiatti prima che i beni vengano messi in funzione o entrino nel processo produttivo, ossia non è possibile agevolare interamente il bene qualora questo venga inserito nel processo produttivo, lo si utilizzi e solo successivamente si provveda all’installazione di ulteriori dispositivi per soddisfare i requisiti di legge.


 



  1. Interconnessione tardiva.


Legato al tema precedente, ma non coincidente, è quello dell’inserimento delle bene nel flusso informativo aziendale in un secondo momento rispetto al suo ingresso nel flusso produttivo.

Infatti, se i requisiti di legge devono già essere presenti, perlomeno come potenzialità già nel momento dell’inserimento del bene nel processo produttivo, l’AdE e il MISE chiariscono che l’interconnessione (e anche l’integrazione logistica, come conseguenza) “tardiva” può venir realizzata in un momento successivo purché questo sia dovuto non alla mancanza della potenzialità della macchina bensì per carenza dell’infrastruttura informatica dell’azienda utilizzatrice.

Non è infrequente infatti, per esempio, il caso di aziende che abbiano necessità di implementare un MES (Manufacturing Execution System) nel proprio sistema informativo aziendale per permettere il dialogo tra la macchina e l’ERP. In questo caso il pieno riscontro dei requisiti di legge si potranno avere una volta che il dialogo informatico sia avviato e funzionante, qualora ovviamente anche gli altri requisiti siano presenti.


 



  1. Mantenimento dei requisiti tecnologici


Il rispetto dei requisiti tecnologici (p.es. i c.d. “5+2/3”) dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.


È bene ricordare che, qualora il rispetto di anche uno solo di questi requisiti dovesse dipendere dalla sussistenza di un abbonamento o di uno servizio di scambio dati esterno (p.es. telediagnosi, VPN per connessione remota, etc.) l’azienda utilizzatrice dovrà sincerarsi che questo servizio sia effettivamente attivo anche nel caso di prolungamento non preventivato del periodo di fruizione delle agevolazioni, per esempio nel caso di incapienza fiscale per cui si trasli il godimento di una quota annuale del beneficio fiscale all’esercizio successivo.


Questo pena la decadenza del requisito e quindi del rispetto della totalità dei requisiti richiesti e quindi la decadenza del diritto alla fruizione del beneficio.


 



  1. Dimostrabilità del rispetto dei requisiti per futuri accertamenti

    La legge non ha precisato per quanto tempo né come sia necessario conservare i dati atti a dimostrare, in futuro, il soddisfacimento continuativo dei requisiti durante il periodo di fruizione dell’agevolazione fiscale.


In caso di una verifica da parte dell’autorità preposta, durante il periodo di fruizione del beneficio fiscale (periodo di ammortamento del bene nel caso dell’ “Iperammortamento”, minimo 3 o 5 anni per il Credito di Imposta “Transizione 4.0”), la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrebbe risultare piuttosto semplice in quanto legati alla quotidianità dell’impostazione produttiva in ottica 4.0.


Diverso è il caso in cui, dopo diversi anni dalla fine del periodo “obbligatorio” di mantenimento delle caratteristiche, venga richiesta la dimostrazione del rispetto dei requisiti.


Quindi la domanda implicita è “Visto che l’onere della prova è dell’azienda utilizzatrice, quale documentazione dovrà produrre e per quanto tempo la dovrà conservare?”


 


Proviamo a dare una risposta:


Per quanti anni bisogna quindi conservare la documentazione?


Per quanto riguarda l’Iperammortamento i tempi di accertamento sono il 31 dicembre del 5° anno del periodo dichiarativo, mentre nel caso del Credito di Imposta si considera l’8° anno del periodo dichiarativo, tenendo a mente che il conteggio parte dall’ultima annualità di fruizione del beneficio (es. 3 anni per il CDI della L. 178/2020; quindi 8+3 = 11 anni da oggi se oggi iniziassimo a fruire del beneficio).


Quale documentazione bisogna conservare?


Consigliamo al riguardo di documentare il permanere dei requisiti attraverso la produzione regolare di rapporti di produzione, di schermate relative all’interconnessione della macchina, di fotografie dell’interfaccia uomo-macchina (HMI) in cui sia visibile la data o questa venga sovrimpressa dal dispositivo fotografico o di altro materiale appropriato per il proprio processo produttivo magari prendendo ispirazione dall’analisi tecnica svolta in fase di attività peritale.