Il 5 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito esaustivi chiarimenti inerenti al tema “oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali” in risposta agli interpelli 438 e 439.
L’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha modificato la precedente disciplina specificando al comma 195 quanto segue: i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:
- l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Per documentazione idonea si intendono le fatture e gli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, in cui devono essere espliciti i riferimenti alla norma agevolativa cioè la dicitura:
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019” o dicitura similare a questa ma sempre riferentesi all’articolo e ai commi precedenti
Si sottolinea come tale onere documentale si applichi indistintamente a ogni tipologia di beni agevolabili:
- investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);
- investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 40%-20% in 5 anni);
- investimenti in beni0 immateriali “stand alone” di cui al comma 190, dell’articolo 1 L. 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).
L’Agenzia delle entrate ha fornito inoltre i seguenti chiarimenti:
- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria ( risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
- la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Quindi l’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario, in sede di eventuale controllo, la revoca dell’agevolazione (credito d’imposta).
La stessa Amministrazione però contemporaneamente indica le modalità operative per regolarizzare ex post, nel caso in cui l’investimento sia stato già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.
Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013, sono le seguenti:
- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria e inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.